Percepiamo indennità per lavoro ridotto per i nostri collaboratori
Aspetti generali
Le imprese che ricevono dall’assicurazione contro la disoccupazione (AD) prestazioni d’indennità per lavoro ridotto (80% del salario) devono continuare a versare interamente gli oneri sociali previsti dalla legge (sul 100% del salario).
La base di calcolo per i contributi dell’assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF), dell’assicurazione complementare contro gli infortuni (LAINF-C) o dell’assicurazione diaria per malattia (IGM) è il salario stabilito per contratto (sul 100% del salario).
Compensazione delle ore straordinarie
Nell’ambito dell’Ordinanza COVID-19 relativa all’assicurazione contro la disoccupazione (AD), fino alla fine del 2020 non si applica più la regola per cui, prima di beneficiare delle indennità per lavoro ridotto, i lavoratori devono compensare le ore di lavoro straordinarie. Gli oneri sociali previsti dalla legge sono versati interamente come finora, ossia sul 100% del salario o dell’orario di lavoro.
Maternità
Durante il lavoro ridotto le indennità di perdita di salario per malattia, infortunio o maternità sono versate dai corrispondenti rami dell’assicurazione sociale o privata, oppure devono essere ottenute tramite il datore di lavoro, e non possono essere conteggiate attraverso il lavoro ridotto. Le indennità di parto versate dall’assicurazione perdita di salario per malattia sono esenti dall’obbligo AVS e non rientrano nel salario soggetto a premio. Le prestazioni di maternità ai sensi della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) rientrano nel salario soggetto all’AVS, ma sono escluse dall’obbligo del premio. Di conseguenza, nell’ambito delle prestazioni dell’assicurazione, per questi collaboratori non si devono nemmeno pagare i contributi per l’assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF), l’assicurazione complementare contro gli infortuni (LAINF-C), né per l’assicurazione diaria per malattia (IGM).