Revisione parziale LCA

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Revisione parziale LCA

L'applicabilità delle modifiche di legge ai contratti assicurativi in essere al 01.01.2022 (assicurazioni Non-Vita)

Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la revisione parziale della legge sul contratto di assicurazione (LCA). La revisione apporta numerosi miglioramenti per la clientela assicurativa. Tuttavia, in base alla regolamentazione transitoria prevista dalla legge, la maggior parte delle nuove disposizioni si applica solo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della revisione. Zurich desidera che anche i clienti con contratti assicurativi Non-Vita stipulati in precedenza possano beneficiare dei vantaggi della revisione parziale LCA. Pertanto, Zurich applica facoltativamente le disposizioni revisionate – laddove queste siano a vantaggio dei contraenti o delle persone assicurate – anche ai contratti stipulati prima del 2022, nella misura in cui ciò sia legalmente consentito.

Panoramica dei vantaggi

Di seguito una panoramica dei vantaggi più importanti, che si applicano anche ai clienti con contratti assicurativi stipulati prima del 1° gennaio 2022:

Reticenza - Art. 6 al.3 revLCA

Le riduzioni delle prestazioni sono consentite solo nella misura in cui la reticenza si ripercuote sull’entità dei sinistri.

Esempio: Al momento della stipula di una polizza di assicurazione per l'edificio, al contraente vengono chiesto delle informazione in merito al genere di costruzione. L'assicurato dichiara in modo non veritiero che la sua casa di legno è stata costruita in pietra. L'incendio provoca una perdita di CHF 1 milione, se la casa fosse stata costruita in pietra, la perdita sarebbe stata di soli CHF 200.000. Secondo la legge precedente, l'assicuratore sarebbe stato completamente esentato dal suo obbligo di pagare le prestazioni; ora, nel caso in questione, l'assicuratore dovrebbe pagare CHF 200.000. 

Diminuzione del rischio - Art. 28a revLCA

In caso di diminuzione rilevante del rischio i contraenti possono richiedere una riduzione del premio o anche disdire il contratto.

Esempio: Una PMI vende un settore dell’attività di grandi dimensioni, il che comporta una riduzione del rischio nell’assicurazione di responsabilità civile aziendale. Il contraente può chiedere una riduzione del premio o anche rescindere il contratto.

Versamenti di acconti in caso di prestazione - Art. 41a revLCA

In caso di contestazione dell'obbligo di pagamento, il contraente può richiedere il pagamento di un acconto fino all'ammontare dell'importo non contestato.

Esempio: In un sinistro complesso, il diritto alle prestazione, in linea di principio è chiaro e una parte della richiesta è accertata. Mentre un’altra parte della richiesta richiede ulteriori accertamenti o è messa in dubbio dall'assicuratore per altri motivi, l'assicuratore paga le prestazioni fino a concorrenza della parte di richiesta non contestata.

Violazione degli obblighi - Art. 45 revLCA

In caso di violazione degli obblighi non insorge alcun svantaggio, se questo non influisce sull’insorgere dell’evento assicurato e sull’entità delle prestazioni dovute. 

Esempio: In un sinistro, l'assicurato ha l’obbligo contrattuale di adottare determinate misure per mitigare il danno. Se la violazione di tale obbligo nel caso specifico non ha influenzato in modo comprovabile il verificarsi o l’entità del danno, le prestazioni saranno corrisposte per intero.

Termine di prescrizione - Art. 46 revLCA

Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni anziché due anni come in precedenza (eccezione: termine di prescrizione di due anni in caso di assicurazione collettiva indennità diaria per malattia). 

Esempio: Ora l'assicurato può rivendicare, ad esempio, le prestazioni non ancora ricevute dall'assicurazione sulla casa per i danni causati dall'acqua che si sono verificati quattro anni fa, senza che l'assicuratore faccia valere la prescrizione a tale riguardo.

Assicurazione multipla - Art. 46b revLCA

Il contratto stipulato successivamente può essere disdetto dal contraente entro quattro settimane dopo la constatazione dell’assicurazione multipla.

Esempio: Un assicurato sottoscrive un'assicurazione di assistenza stradale per il suo veicolo e successivamente scopre che le stesse prestazioni sono già assicurate dalla sua assicurazione di viaggio esistente. L'assicurato può disdire l'assicurazione per il soccorso stradale entro quattro settimane dalla constatazione della doppia assicurazione.

Assicurazione responsabilità civile – Pretese di regresso - Art. 59 al. 2 revLCA

L'assicurazione di responsabilità civile copre sia la responsabilità dei dipendenti che le richieste di regresso di terzi. 

Esempio: Un dipendente ferisce un'altra persona mentre lavora in un cantiere. L'assicuratore contro gli infortuni della persona lesa reclama dal dipendente le prestazioni erogate alla persona lesa (richiesta di risarcimento). L'assicurazione di responsabilità civile del datore di lavoro è tenuta al rimborso. In precedenza, tale diritto di rivalsa poteva essere escluso dal contratto di assicurazione.

Note importanti

  • I miglioramenti concessi facoltativamente da Zurich si applicano per un massimo di cinque anni dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026 o per i casi di sinistro che rientrano nell'ambito dei contratti assicurativi per la prima volta dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026.  In questo modo i clienti, i partner di distribuzione e Zurich hanno il tempo sufficiente per adeguare le polizze alle ultime condizioni assicurative in base alle esigenze dei clienti. Con l’adeguamento alle nuove condizioni di assicurazione, i miglioramenti concessi facoltativamente cesseranno di essere applicati.
  • I miglioramenti concessi facoltativamente si riferiscono a disposizioni che riguardano il rapporto tra il contraente/assicurato e assicuratore, ma non a quelle che riguardano, per esempio, il rapporto tra danneggiato e assicuratore (per esempio il diritto di credito diretto secondo l'art. 60 cpv. 1bis LCA) non sono contemplati.  
  • Eccezioni (nessuna applicazione delle nuove disposizioni della LCA): 
    - contratti non soggetti (direttamente) alla LCA (ad es. assicurazioni LAINF), 
    - contratti locali nell'ambito di programmi internazionali di assicurazione dall'estero (i cosidetti Receiving business), 
    - Gli accordi specifici che non violano alcuna disposizione (parzialmente) obbligatoria della LCA hanno comunque la precedenza
    - i sinistri che rientrano nell'ambito dei contratti assicurativi prima del 1° gennaio 2022 o dopo il 31 dicembre 2026 (ciò vale anche, ad esempio, per il periodo di prescrizione di cinque anni ai sensi dell'art. 46 LCA). 
     

Ulteriori modifiche

Le seguenti modifiche valgono dal 01.01.2022 per legge per tutti i contratti in corso:

Requisiti di forma

Alfine di semplificare le relazioni commerciali digitali, per gli atti giuridici che finora prevedevano la forma scritta (firma olografa o elettronica qualificata) vale ora la cosiddetta forma testuale (dichiarazione scritta senza firma).  

Diritto di disdetta straordinario - Art. 35b revLCA

Il contratto può essere disdetto per giusta causa in qualsiasi momento (qualora una modifica imprevedibile delle direttive di legge impedisca l’esecuzione del contratto o se la prosecuzione del contratto non sia più ragionevolmente fattibile).