Revisione parziale LCA

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Revisione parziale LCA

L'applicabilità delle modifiche di legge ai contratti assicurativi in essere al 01.01.2022 (assicurazioni Non-Vita)

Il 1° gennaio 2022 entrerà in vigore la revisione parziale della legge sul contratto di assicurazione (LCA). La revisione si tradurrà in numerosi miglioramenti per la clientela assicurativa. In virtù della regolamentazione transitoria prevista dalla legge, la maggior parte delle nuove disposizioni valgono solo per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2022. Zurich desidera che anche i clienti con contratti assicurativi già in essere nel ramo Non-Vita beneficino dei vantaggi della revisione parziale LCA. Abbiamo pertanto deciso di applicare le disposizioni revisionate, laddove queste siano a vantaggio dei contraenti o delle persone assicurate, a titolo volontario e nella misura ammessa dalla legge, anche ai contratti stipulati prima del 2022. 

Panoramica dei vantaggi

Di seguito una panoramica dei vantaggi più importanti per i clienti con contratti assicurativi esistenti:

Reticenza - Art. 6 al.3 revLCA

Le riduzioni delle prestazioni sono consentite solo nella misura in cui la reticenza si ripercuote sull’entità dei sinistri.

Esempio: Al momento della stipula di una polizza di assicurazione per l'edificio, al contraente vengono chiesto delle informazione in merito al genere di costruzione. L'assicurato dichiara in modo non veritiero che la sua casa di legno è stata costruita in pietra. L'incendio provoca una perdita di CHF 1 milione, mentre se la casa fosse stata costruita in pietra, la perdita sarebbe stata di soli CHF 200.000. Secondo la vecchia legge, l'assicuratore sarebbe stato completamente esentato dal suo obbligo di pagare le prestazioni. Ora, nel caso in questione, l'assicuratore dovrebbe pagare CHF 200.000.

Diminuzione del rischio - Art. 28a revLCA

In caso di diminuzione rilevante del rischio i contraenti possono richiedere una riduzione del premio o anche disdire il contratto.

Esempio: Una PMI vende un settore dell’attività di grandi dimensioni, il che si traduce in una riduzione del rischio nella polizza di responsabilità civile aziendale.

Versamenti di acconti in caso di prestazione - Art. 41a revLCA

In caso di obbligo di prestazione controverso, l’assicuratore è tenuto a erogare versamenti di acconti fino a concorrenza dell’importo non controverso. 

Esempio: In un di sinistro complesso, la richiesta di prestazione stessa è chiara e una parte di quest’ultima è completamente incontestata. Se una parte della richiesta richiede ulteriori accertamenti o viene messa in dubbio/confutata dall'assicuratore per altri motivi, la prestazione non contestata deve essere versata a titolo di acconto.

Violazione degli obblighi - Art. 45 revLCA

 In caso di violazione degli obblighi non insorge alcun svantaggio, se questo non influisce sull’insorgere dell’evento assicurato e sull’entità delle prestazioni dovute.

Esempio: In un sinistro, l'assicurato ha violato un obbligo contrattuale. Dal momento che questa violazione dell'obbligo non ha evidentemente alcuna influenza sul verificarsi o sull'ammontare della prestazione assicurativa nel caso specifico del danno, la prestazione viene riconosciuta per intero.

Termine di prescrizione - Art. 46 revLCA

Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni anziché due anni come in precedenza (eccezione: termine di prescrizione di due anni in caso di assicurazione collettiva indennità diaria per malattia).

Esempio: Ora, per esempio, è possibile denunciare a Zurich i danni dell'acqua in un'assicurazione della casa dopo 4 anni senza che Zurich possa fare valere la prescrizione.

Assicurazione multipla - Art. 46b revLCA

Il contratto stipulato successivamente può essere disdetto dal contraente entro quattro settimane dopo l’accertamento dell’assicurazione multipla.

Esempio: Una coppia è sorpresa di scoprire che da quando si sono trasferiti nel nuovo appartamento in comune, le loro polizze di assicurazione sulla casa hanno assicurato l'intero contenuto domestico dell'appartamento comune. La cancellazione deve essere fatta entro 4 settimane dalla scoperta del cumulo di assicurazione.

Assicurazione responsabilità civile – Pretese di regresso - Art. 59 al. 2 revLCA

L'assicurazione di responsabilità civile copre sia le richieste di risarcimento delle parti lese che le richieste di regresso di terzi. Ciò significa che le richieste di regresso e di risarcimento da parte di terzi per i servizi che hanno fornito alla parte lesa sono ora automaticamente coperte anche per i dipendenti.

Esempio: Un dipendente (senza funzioni di dirigenza) provoca un incidente professionale ad un terzo nel corso del suo lavoro per la società in un cantiere. Nei confronti dell’assicurazione di responsabilità civile dell'azienda responsabile, l'assicuratore degli infortuni della parte lesa fa valere la richiesta di regresso per le loro prestazioni riconosciute per il leso. In passato, il ricorso sarebbe stato coperto solo se il danno fosse stato causato da un rappresentante. Oggi, tali pretese di regresso sono coperte anche in caso di responsabilità da parte di un dipendente senza funzioni di dirigenza.

Note importanti

  • I miglioramenti concessi volontariamente da Zurich valgono per un massimo di due anni dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 o per i casi di sinistro che rientrano nell'ambito dei contratti assicurativi per la prima volta dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.   In questo modo i clienti, i partner di distribuzione e Zurich hanno tempo a sufficienza per adattare le polizze alle ultime condizioni assicurative in base alle esigenze dei clienti. Con l’adeguamento alle nuove condizioni di assicurazione, i miglioramenti concessi volontariamente cesseranno di essere applicati.
  • I miglioramenti concessi volontariamente si riferiscono al rapporto tra contraente/assicurato e assicuratore, mentre quelle che riguardano, per esempio, il rapporto tra danneggiato e assicuratore (per esempio il diritto di credito diretto secondo l'art. 60 cpv. 1bis revLCA) non sono contemplati.
  • Sono esclusi:
    - contratti non soggetti (direttamente) alla LCA (ad es. assicurazioni LAINF), 
    - contratti locali nell'ambito di programmi internazionali di assicurazione dall'estero (i cosidetti Receiving business), 
    - contratti che contengano accordi specifici, non interessati da modifiche di disposizioni totalmente o parzialmente imperative della LCA. 

Ulteriori modifiche

Le seguenti modifiche valgono dal 01.01.2022 per legge per tutti i contratti in corso:

Requisiti di forma

Alfine di semplificare le relazioni commerciali digitali, per gli atti giuridici che finora prevedevano la forma scritta (firma olografa o elettronica qualificata) vale ora la cosiddetta forma testuale (dichiarazione scritta senza firma).

Diritto di disdetta straordinario - Art. 35b revLCA

Il contratto può essere disdetto per giusta causa in qualsiasi momento (qualora una modifica imprevedibile delle direttive di legge impedisca l’esecuzione del contratto o se la prosecuzione del contratto non sia più ragionevolmente fattibile).