Pronti per un periodo sabbatico? Ecco come assicurarvi al meglio.

La donna osserva sopra una città

Pronti per un periodo sabbatico? Ecco come assicurarvi al meglio.

Avete voglia di fare un giro del mondo? Desiderate ritirarvi in montagna o semplicemente rilassarvi a casa? Sempre più lavoratori desiderano un paio di mesi di congedo non retribuito, detto periodo sabbatico. Qui scoprite come funziona esattamente.
Oggi il periodo sabbatico fa quasi stabilmente parte del normale work-­life-­balance. Ma cos’è esattamente un periodo sabbatico o congedo non retribuito? Un congedo non retribuito si configura quando un collaboratore, con il consenso del datore di lavoro, si congeda dalla propria attività professionale per un determinato periodo, durante il quale non percepisce alcun salario da parte del datore di lavoro. Sempre più collaboratori desiderano un periodo sabbatico per allontanarsi dalla stressante routine quotidiana e per riprendersi.

Esiste un diritto al periodo sabbatico?

Non sussiste alcun diritto di carattere giuridico ad avere un congedo straordinario non retribuito. Tuttavia, la maggior parte dei datori di lavoro è consapevole che un periodo sabbatico non fa bene solo ai collaboratori. Perché quando i collaboratori ricaricano le batterie e tornano in azienda pieni di energia ne beneficiano anche i datori di lavoro. Tuttavia, non è scontato che ai collaboratori venga concesso un periodo di pausa di più mesi. Per questo è necessario che il collaboratore discuta per tempo il congedo non retribuito con il datore di lavoro e che i relativi accordi siano messi per iscritto. È raccomandabile comunicare il desiderio di un periodo sabbatico con almeno un anno di anticipo. In questo modo, il datore di lavoro avrà tempo sufficiente per verificare con accuratezza la proposta e trovare una soluzione adeguata. Più preparato sarà il collaboratore al colloquio, più probabilità avrà di ottenere il periodo sabbatico.

In caso d’infortunio: assicurazione mediante accordo o assicurazione malattie

Tutte le imprese dispongono di un’assicurazione infortuni per i propri collaboratori ai sensi della LAINF. Dunque anche voi siete assicurati contro gli infortuni dal vostro datore di lavoro. Se il contratto di lavoro non dispone diversamente, la copertura assicurativa di principio termina il 31° giorno successivo alla data in cui cessa il diritto a percepire almeno la metà del salario. Questo significa che, in caso di un congedo non retribuito superiore a un mese, non siete più auto­maticamente assicurati contro gli infortuni. 

Optando per l’assicurazione mediante accordo potete prorogare la copertura assicurativa per tutti gli infortuni non professionali fino a sei mesi complessivi e beneficiare così appieno delle prestazioni dell’assicura­zione ai sensi delle disposizioni della Legge federale sull’assicurazione infortuni (LAINF). Potete ottenere informazioni sul processo di stipulazione dell’assicurazione mediante accordo dal vostro datore di lavoro. Se l’assicurazione mediante accordo non è un’opzione, dovete assicurare le spese di cura tramite una copertura infortuni presso la vostra assicurazione malattie privata.

Versamenti nella cassa pensioni durante il congedo non retribuito

Poiché durante il congedo non retribuito non avvengono pagamenti del salario, in mancanza di accordi diversi il datore di lavoro non effettua nemmeno le corrispondenti deduzioni. Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto alla cassa pensioni dei suoi collaboratori la durata del congedo non retribuito. Alcune casse pensioni durante questo periodo offrono solo la precedente copertura assicurativa per i rischi di invalidità e decesso, ma la parte di risparmio viene meno. È molto importante che vi informiate presso il datore di lavoro o la vostra cassa pensioni su come proseguirebbe l’assicurazione. Per evitare lacune contributive, potete eventualmente prendere accordi con la cassa pensioni e proseguire l’assicurazione durante il congedo, sulla base dell’ultimo salario annuo notificato.

Assicurazioni obbligatorie durante il vostro congedo non retribuito

Anche per le assicurazioni obbligatorie, dovete fare attenzione a evitare lacune contributive. A tal fine verificate per l’anno dell’inizio del congedo se per quanto riguarda AVS/AI/IPG il contributo minimo obbligatorio è già stato versato. Il contributo minimo è di 482 franchi svizzeri all’anno (stato al 2019). Se il vostro congedo dovesse continuare anche nell’anno successivo, si applicherebbero gli stessi criteri. Esempio: congedo non retribuito da settembre a luglio compreso. In questo caso occorre chiarire se per entrambi gli anni civili il contributo minimo obbligatorio è stato versato. Se il congedo non retribuito dura più di un anno civile, dovete registrarvi presso la cassa di compensazione come persone non esercitanti attività lucrativa.

Cassa pensioni – le vostre opzioni

Discutete delle assicurazioni con la vostra cassa pensioni. Generalmente sono disponibili le seguenti varianti:

Variante 1: tutte le prestazioni.
a) Tutte le prestazioni (vecchiaia, decesso, invalidità) rimangono invariate con il mantenimento del precedente finanziamento dei contributi (suddivisione contributi del datore di lavoro e del lavoratore). 
b) Le assicurazioni (vecchiaia, decesso, invalidità) proseguono invariate: la persona assicurata si assume tutti i costi.

Variante 2: prosecuzione delle assicurazioni di rischio:
le prestazioni di invalidità e in caso di decesso proseguono invariate. Il processo di risparmio viene sospeso per la durata del congedo.
a) Il finanziamento dei contributi (suddivisione contributi del datore di lavoro e del lavoratore) rimane invariato.
b) I contributi sono finanziati per intero dalla persona assicurata.

Variante 3: rinunciate alla copertura assicurativa.
In questo caso il datore di lavoro spedisce alla cassa pensioni una notifica di uscita dal servizio. A partire dall’uscita dal servizio, per un mese rimanete ancora assicurati per le prestazioni di invalidità e in caso di decesso. Al vostro rientro, il datore di lavoro provvede a inviare la relativa notifica.

Consiglio: scegliete, ferma restando l’approvazione del datore di lavoro, almeno la variante 2.

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